NORME RELATIVE AGLI ORGANI COLLEGIALI

NORME GENERALI

Art. 1

Le competenze e le funzioni degli organi collegiali sono definite dal Testo Unico della scuola, D.Lgls. 275/94.

Sono convocati dai rispettivi presidenti, con preavviso scritto di almeno 5 giorni e con l’indicazione dell’O.d.G. previsto per la riunione.

In caso di urgenza, tale limite può essere ridotto a ventiquattro ore anche mediante comunicazione telefonica.

Art. 1.1

La validità delle riunioni dei vari organi collegiali è riconosciuta quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

La votazione segreta può essere richiesta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 1.2

Il verbale di ogni seduta, controfirmato dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, deve essere consegnato al dirigente scolastico.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 2

Il collegio dei docenti è l’organo deliberante sull’attività didattica e formula proposte sulle attività della scuola al consiglio di istituto

E’ convocato dal dirigente scolastico sulla base di una iniziativa autonoma, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

In caso di urgenza è possibile una convocazione straordinaria.

CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERCLASSE

Art. 3

Sono composti di norma dal gruppo docente di classi parallele per la primaria e dai docenti di ogni singola classe per la scuola secondaria di primo grado. Ad essi si aggiungono:

-      un rappresentante dei genitori nella scuola primaria;

-      quattro rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di I grado.

Il Consiglio di classe si riunisce con la sola componente docenti al fine di procedere alla valutazione periodica e finale.

Art. 3.1

Sono presieduti dal dirigente scolastico o da un docente, membro del consiglio, delegato dal dirigente scolastico; si riuniscono in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni e tali da consentire la partecipazione dei genitori.

Art. 3.2

Hanno il compito di:

-     coordinare le attività didattiche della classe

-     deliberare i provvedimenti disciplinari con sanzioni inferiori ai 15 giorni di sospensione;

-     formulare al collegio dei docenti proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica;

-     agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 4

I genitori degli alunni iscritti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee possono essere:

-      di classe, convocate su richiesta dai rappresentanti di classe ;

-      di Istituto, convocate su richiesta del presidente del Comitato dei genitori, della maggioranza del comitato o di almeno 200 genitori

Possono partecipare il dirigente scolastico  e i docenti con diritto di parola .

La data di convocazione deve essere comunicata al dirigente scolastico con almeno sette giorni di anticipo, al fine di poter ottenere l’utilizzazione dei locali scolastici.

COMITATO DEI GENITORI

Art. 5

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe e di interclasse possono costituire un Comitato genitori per esprimere proposte e pareri al collegio dei docenti e al Consiglio di istituto

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 6

Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente oppure su richiesta della Giunta esecutiva o della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Alla riunione del Consiglio d’Istituto possono assistere ed eventualmente  intervenire il dirigente scolastico, rappresentanti degli enti locali ed esperti esterni, per trattare argomenti di loro competenza.

Il pubblico può assistere, ma non ha diritto di parola.

Per le sedute del consiglio di istituto valgono le disposizioni del regolamento dei consigli comunali.

Art. 6.1

Il Consiglio di istituto è l’organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della scuola: genitori, docenti, personale ATA, Dirigente scolastico; è rinnovato ogni tre anni. Il presidente del Consiglio di istituto è un genitore. Le attribuzioni del Consiglio di istituto sono regolamentate dall’art. 10 del decreto legislativo 16/4/94 n. 297.

In particolare il Consiglio di istituto:

a)   elabora gli indirizzi generali per le attività della scuola e per la stesura del POF;

b)   adotta il POF elaborato dal Collegio Docenti;

c)   adatta il calendario scolastico alle esigenze dell’Istituto;

d)   elabora il Regolamento interno;

e)   regolamenta le visite guidate e i viaggi di istruzione;

f)    approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

g)   gestisce i fondi e le spese;

h)   indica i criteri generali per la programmazione educativa, la formazione delle classi, l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche in relazione alle esigenze del POF;

i)    esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto.

Art. 6.2

L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui venga a mancare la rappresentanza di alcune componenti.

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi, decadono dalla carica e vengono sostituiti secondo le modalità stabilite dalle norme ministeriali

Art. 6.3

Il segretario redige, su apposito registro a pagine numerate, un verbale che verrà letto ed approvato nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal segretario stesso.

L’elenco degli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo entro sette giorni dalle deliberazioni.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 7

E’ eletta in seno al consiglio di istituto ed è composta da 1 docente, 1 ATA, 2 genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, ed il DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario.

La Giunta:

a.   prepara i lavori del Consiglio di istituto e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso,

b.   redige apposita relazione sul Programma annuale predisposto dal D S. da sottoporre al Consiglio di istituto per l’approvazione.

Dura in carica tre anni scolastici.