Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell’art. 50, parte della Sez. VII del Testo Unico sulla Sicurezza così come indicato dal d.lgs. 81/08, ricopre le seguenti mansioni:
- Accesso a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- Deve essere consultato in merito alla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi in azienda ;
- Deve essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, nonché sulle attività di prevenzione antincendio, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e medico competente;
- Deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- Visiona le informazioni e documentazione aziendali inerenti alla valutazione dei rischi nonché verifica delle misure di prevenzione di tali rischi.
- Riceve informazioni in merito agli interventi effettuati dai servizi di vigilanza e formula osservazioni in merito;
- Promuove l’individuazione e l’attuazione di misure preventive idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- Partecipa alla riunione periodica, che di norma si tiene una volta all’anno anno, indetta dal datore di lavoro sui temi della valutazione dei rischi lavorativi, della sorveglianza sanitaria, dei dispositivi di protezione individuale e della formazione e informazione su sicurezza e prevenzione di lavoratori, dirigenti e preposti;
- Riferisce al responsabile aziendale in merito ai rischi riscontranti nell’ambito della sua attività;
- Propone interventi in merito alle attività di prevenzione;
- In caso di controversie , può rivolgersi alle autorità competenti in merito a negligenze e inefficienze sul tema della prevenzione adottati dal responsabile aziendale